Una sentenza destinata a cambiare la vita di centinaia di famiglie arcobaleno: la Corte costituzionale ha stabilito che è illegittimo impedire alla madre intenzionale – cioè colei che ha scelto consapevolmente e insieme alla partner di avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita (PMA) – di essere riconosciuta legalmente come genitore del bambino nato in Italia, anche se la procedura è avvenuta all’estero nel rispetto delle leggi locali.
Un verdetto storico, quello contenuto nella sentenza n. 68 depositata oggi, che dichiara incostituzionale l’articolo 8 della legge 40 del 2004 nella parte in cui non tutela pienamente il diritto del minore a essere figlio di entrambe le madri. Una presa di posizione netta: non si può rendere orfano per legge un bambino che ha due genitori, solo perché una delle due mamme non lo ha partorito.
La Corte ha risposto così ai dubbi di legittimità sollevati dal Tribunale di Lucca, e ha sottolineato che il caso non riguarda l’accesso alla PMA in Italia, ma i diritti del bambino nato da tale procedura praticata all’estero. Il mancato riconoscimento della madre intenzionale fin dalla nascita – si legge nella motivazione – viola ben tre articoli della Costituzione:
- l’articolo 2, perché lede l’identità personale del minore e il suo diritto ad avere da subito uno status giuridico certo e stabile;
- l’articolo 3, per l’irragionevolezza della norma, che non ha alcuna giustificazione fondata su interessi costituzionali contrapposti;
- l’articolo 30, perché nega al bambino il diritto ad essere mantenuto, educato e assistito da entrambi i genitori, ledendo così anche la responsabilità genitoriale condivisa.
Due i punti chiave della decisione: da un lato il legame di responsabilità assunto da entrambe le madri nel momento in cui scelgono consapevolmente di ricorrere alla PMA; dall’altro, l’assoluta centralità dell’interesse del minore, che ha diritto a ricevere cura, affetto, educazione e stabilità da entrambi i genitori, compresa la madre intenzionale.
“È incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia d procreazione medicalmente assistita, legittimamente praticata all’estero”
Una sentenza che supera le restrizioni imposte dalle circolari ministeriali degli ultimi anni – quelle che hanno portato alla cancellazione del cognome della madre intenzionale dagli atti di nascita – e che ribadisce con forza un principio basilare: i figli non devono pagare il prezzo delle ambiguità del legislatore. E i loro diritti, a partire dall’identità familiare, devono venire prima di tutto.





