Sono arrivati in Italia, sono stati identificati o hanno presentato una domanda di protezione internazionale e successivamente hanno raggiunto un altro Paese europeo. È da qui che nasce il termine, non giuridico ma ormai entrato nel linguaggio politico, di “dublinanti”. Una parola che nasconde uno dei problemi più complessi della politica migratoria dell’Unione europea e che, dopo l’entrata in applicazione del nuovo Patto Ue su migrazione e asilo il 12 giugno 2026, è tornata al centro dello scontro tra Roma e Berlino.
Per capire la questione bisogna partire da un principio fondamentale: all’interno dell’Unione europea una persona non può scegliere liberamente quale Stato debba esaminare la propria domanda di asilo. Esistono criteri comuni per individuare il Paese responsabile. Il primo ingresso irregolare continua ad avere un peso rilevante, soprattutto per Stati di frontiera come Italia e Grecia, ma non è l’unico criterio: entrano in gioco anche legami familiari, permessi di soggiorno, visti e altre circostanze previste dalla normativa europea.
Perché vengono chiamati “dublinanti”
Il nome deriva dal sistema di Dublino, costruito a partire dalla Convenzione firmata nel 1990 e successivamente modificato più volte. L’obiettivo era impedire che uno stesso richiedente asilo presentasse domande in diversi Stati europei e, contemporaneamente, evitare che nessun Paese si assumesse la responsabilità di esaminarne la richiesta.
Fino all’11 giugno 2026 il riferimento principale è stato il Regolamento Dublino III del 2013. Dal 12 giugno è entrato invece in applicazione il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, l’AMMR, uno dei pilastri del nuovo Patto europeo.
Il termine “dublinante” continua tuttavia a essere utilizzato per indicare, in particolare, chi si trova in uno Stato europeo diverso da quello individuato come responsabile della sua domanda e può quindi essere sottoposto a una procedura di trasferimento.
Un esempio concreto: dallo sbarco in Italia alla Germania
Il funzionamento diventa più semplice da comprendere attraverso un caso ipotetico. Un cittadino straniero arriva via mare in Italia, viene identificato e i suoi dati vengono registrati nei sistemi europei. Successivamente lascia l’Italia e raggiunge la Germania, dove presenta domanda di protezione internazionale.
Le autorità tedesche effettuano i controlli e possono accertare, anche attraverso Eurodac, che quella persona è già passata dall’Italia e che, sulla base dei criteri previsti dal regolamento, la responsabilità potrebbe spettare a Roma.
A quel punto può partire la procedura europea perché la persona venga trasferita nello Stato responsabile. È questo il meccanismo che, nel dibattito pubblico, viene spesso sintetizzato con l’espressione “rimandare i dublinanti in Italia”.
Non significa però che chiunque sia passato fisicamente dall’Italia debba automaticamente tornarvi. Prima deve essere stabilito quale Stato sia effettivamente competente secondo i criteri previsti dal regolamento.
Il primo ingresso non è l’unica regola
È uno degli aspetti sui quali si genera maggiore confusione. Il sistema europeo non dice semplicemente: “chi arriva per primo in Italia resta responsabilità dell’Italia”.
Esiste una gerarchia di criteri. Una particolare importanza viene attribuita, ad esempio, all’unità familiare. Se il richiedente ha determinati familiari legalmente presenti o titolari di protezione in un altro Stato membro, la responsabilità può ricadere su quel Paese.
Possono essere rilevanti anche un visto o un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro. Solo successivamente entrano in gioco altri criteri, tra i quali quelli legati all’ingresso nel territorio europeo.
Per questo ogni posizione deve essere valutata individualmente e una richiesta di trasferimento non equivale automaticamente alla sua esecuzione.
Cosa sono i “movimenti secondari”
Il vero problema che il sistema cerca di affrontare sono i cosiddetti movimenti secondari. L’espressione indica lo spostamento di richiedenti asilo da uno Stato membro a un altro dopo il loro ingresso nell’Unione.
È un fenomeno particolarmente importante per comprendere le differenti posizioni dei governi europei. I Paesi mediterranei sostengono da anni di sopportare una quota sproporzionata della pressione perché rappresentano una delle principali porte d’ingresso nell’Ue. Paesi come Germania, Francia, Belgio, Austria o Paesi Bassi sottolineano invece che molti migranti arrivati nel Mediterraneo proseguono il viaggio e finiscono per chiedere protezione nei loro territori.
Entrambe le pressioni esistono contemporaneamente. Ed è proprio questa la ragione per cui il dossier continua a dividere l’Europa.
Perché l’Italia è al centro del sistema
La posizione geografica rende l’Italia uno degli Stati maggiormente esposti al criterio dell’ingresso. Una parte consistente delle rotte del Mediterraneo centrale raggiunge infatti Sicilia, Calabria e altre coste italiane.
I numeri del 2025 mostrano chiaramente l’effetto del sistema. Secondo Eurostat, l’Italia ha ricevuto 24.152 richieste in entrata nell’ambito della procedura di Dublino, il numero più alto nell’Unione europea.
Questo dato non significa che 24.152 persone siano state effettivamente trasferite in Italia. Significa che altri Stati hanno chiesto di attribuire o riattribuire all’Italia la responsabilità per quelle posizioni.
Ed è una differenza fondamentale.
Germania prima per richieste di trasferimento
Dall’altro lato della catena troviamo soprattutto la Germania. Nel 2025 Berlino ha inviato 35.933 richieste verso altri Stati membri, il numero più elevato dell’Unione, davanti alla Francia con 30.084 e al Belgio con 12.285.
Complessivamente gli Stati dell’Ue hanno registrato 115.625 richieste in entrata durante il 2025. Di queste, il 39,4% erano richieste di “presa in carico” e il 60,6% richieste di “ripresa in carico”.
La distinzione è importante. Nel primo caso uno Stato ritiene che un altro debba assumere la responsabilità della domanda. Nel secondo, la persona ha già presentato una domanda nello Stato al quale viene chiesto di riprenderla.
Richieste e trasferimenti non sono la stessa cosa
I dati mostrano anche quanto sia grande la distanza tra le procedure avviate sulla carta e i trasferimenti realmente effettuati.
Nel 2025 gli Stati dell’Unione hanno inviato complessivamente 111.708 richieste in uscita, mentre i trasferimenti effettivamente realizzati sono stati 16.620. La Germania, pur avendo inviato quasi 36mila richieste, ha effettuato 5.377 trasferimenti, comunque il numero più elevato nell’Ue.
Il sistema, dunque, non funziona come un automatismo. Identificazione della responsabilità, comunicazioni tra amministrazioni, ricorsi, condizioni personali del richiedente e termini procedurali possono incidere sull’esito finale.
Come funziona adesso la procedura
Con il nuovo regolamento europeo le procedure sono state rese più rapide. Quando uno Stato ritiene che un altro sia responsabile può presentare una richiesta di presa in carico. In determinate situazioni deve farlo entro due mesi dalla registrazione della domanda, termine che può ridursi a un mese quando la responsabilità emerge da determinati riscontri nelle banche dati.
Per le procedure di ripresa in carico il nuovo sistema introduce una notifica che deve essere inviata rapidamente dopo il riscontro in Eurodac.
Lo Stato notificato dispone a sua volta di tempi molto più stretti per reagire. Se ritiene di non essere responsabile deve dimostrarlo sulla base delle regole europee. In alcune procedure il mancato riscontro entro i termini previsti produce conseguenze giuridiche.
Una volta adottata la decisione, il trasferimento deve normalmente avvenire entro sei mesi, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
Il ruolo decisivo di Eurodac
Dietro l’intero sistema esiste una gigantesca infrastruttura informatica europea: Eurodac.
La banca dati permette alle autorità degli Stati membri di confrontare le informazioni relative alle persone interessate dalle procedure migratorie e di ricostruire elementi utili a stabilire quale Paese sia responsabile.
Con il nuovo Patto il sistema assume un ruolo ancora più centrale. L’obiettivo europeo è rendere più difficile che una persona possa spostarsi da uno Stato all’altro presentando nuove richieste senza che le autorità riescano a ricostruirne il percorso.
In altre parole, la gestione dei “dublinanti” è sempre più anche una questione di interoperabilità delle banche dati europee.
Cosa è cambiato davvero dal 12 giugno
Il nuovo Patto non ha semplicemente cancellato il principio di Dublino. Lo ha inserito in un sistema più ampio che prova a tenere insieme responsabilità e solidarietà.
Da una parte sono state rafforzate e accelerate le procedure per individuare lo Stato competente e affrontare i movimenti secondari. Dall’altra è stato introdotto un meccanismo permanente e obbligatorio di solidarietà destinato a sostenere gli Stati sottoposti a particolare pressione migratoria.
La solidarietà può assumere forme differenti e nasce proprio dal tentativo di rispondere alla critica avanzata per anni da Italia, Grecia e dagli altri Paesi di frontiera: se l’ingresso continua a produrre responsabilità per gli Stati mediterranei, gli altri membri dell’Unione devono contribuire alla gestione della pressione.
Perché Italia e Germania sono tornate allo scontro
È dentro questo passaggio tra vecchio e nuovo sistema che nasce il confronto tra Roma e Berlino.
Italia e Germania avevano raggiunto nel dicembre 2025 un’intesa sulla gestione delle procedure pendenti. Dopo l’entrata in applicazione del nuovo Patto, però, sono emerse interpretazioni differenti sul trattamento delle posizioni maturate nella fase precedente.
Roma sostiene che il passaggio al nuovo quadro abbia modificato radicalmente la situazione e contesta la possibilità di considerare ancora trasferibili alcune delle vecchie posizioni. Berlino ritiene invece che determinate procedure continuino a produrre effetti e ha chiesto all’Italia di riprendere alcuni migranti arrivati in Germania prima del 12 giugno.
Dietro il caso di poche persone esiste quindi una questione potenzialmente molto più grande: stabilire come debba essere gestita la transizione tra Dublino III e il nuovo sistema europeo.
Perché la questione è politicamente esplosiva
Per l’Italia accettare un numero elevato di trasferimenti significa aggiungere persone al sistema nazionale dell’accoglienza dopo aver già sostenuto il peso degli arrivi via mare. Per Germania e altri Paesi del Centro-Nord Europa, rinunciare ai trasferimenti significa invece assumersi la responsabilità di persone che, secondo le regole comuni, potrebbero essere di competenza di un altro Stato.
È il paradosso che accompagna da anni la politica migratoria europea.
I Paesi di frontiera chiedono condivisione degli arrivi; quelli di destinazione chiedono il rispetto delle responsabilità legate al primo ingresso. Il nuovo Patto prova a tenere insieme le due esigenze attraverso il binomio responsabilità-solidarietà, ma la sua applicazione concreta sta già mostrando quanto sia difficile trovare un equilibrio.
“Dublinante” non significa clandestino
C’è infine un equivoco importante da evitare. Un “dublinante” non è automaticamente un migrante irregolare da espellere nel Paese d’origine.
La procedura riguarda soprattutto la determinazione dello Stato europeo competente a esaminare la domanda di protezione internazionale. Il trasferimento dall’Italia alla Germania o dalla Germania all’Italia è quindi cosa diversa dal rimpatrio verso il Paese d’origine.
Nel primo caso si decide chi, all’interno dell’Europa, deve esaminare la domanda. Solo successivamente quella domanda potrà essere accolta o respinta secondo le procedure previste.
Il vero problema: chi deve farsi carico dell’asilo in Europa
Dietro una parola poco elegante come “dublinanti” si nasconde quindi una delle domande fondamentali alle quali l’Unione europea tenta di rispondere da oltre trent’anni: chi deve assumersi la responsabilità di una persona che entra nell’Ue e chiede protezione?
Il nuovo Patto prova a superare alcune debolezze del vecchio sistema senza cancellarne completamente la logica. Gli Stati di primo ingresso mantengono responsabilità importanti, ma vengono rafforzati i criteri alternativi, accelerate le procedure e affiancato un meccanismo di solidarietà europea.
La prova decisiva comincia però adesso. Il caso Italia-Germania è uno dei primi test politici del sistema entrato in applicazione il 12 giugno. E dietro la disputa sulle singole richieste c’è una questione molto più ampia: verificare se il nuovo Patto riuscirà davvero a distribuire responsabilità e solidarietà oppure se riprodurrà, con regole diverse, lo stesso scontro che ha accompagnato il sistema di Dublino per oltre un decennio.

