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Leone XIV si opera: chi governa il Vaticano mentre il Papa è ricoverato?

L’intervento annunciato dal Pontefice riporta una domanda: che cosa accade quando il capo della Chiesa non può lavorare per alcuni giorni? La Curia continua le proprie attività e non si apre alcuna sede vacante. Il diritto canonico, però, lascia irrisolto il caso molto diverso di un Papa stabilmente impossibilitato a esercitare il suo ufficio.

Leone XIV ha annunciato che si sottoporrà a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone, scoperto durante alcuni controlli e da lui descritto come individuato «in una fase molto iniziale» e ben localizzato. L’operazione è prevista nei primi giorni della settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, il ricovero successivo dovrebbe durare circa una settimana. Sono le informazioni rese pubbliche finora dal Vaticano: non è stato comunicato l’esito di esami istologici e sarebbe improprio trarre conclusioni sulla natura del nodulo.

L’annuncio solleva una questione che va oltre l’agenda delle udienze. Il Papa è insieme guida della Chiesa cattolica e sovrano dello Stato della Città del Vaticano. Che cosa succede alle decisioni, alle nomine e ai rapporti diplomatici quando è in ospedale? La risposta immediata è semplice: il ricovero non interrompe il pontificato e non trasferisce i poteri del Papa a un’altra persona. La risposta diventa più complessa se si passa da un’assenza temporanea all’ipotesi, qui non prospettata, di una incapacità totale e prolungata.

Un’operazione non apre la sede vacante

La sede vacante comincia quando il Pontefice muore o rinuncia validamente al proprio ufficio. Solo allora entrano in funzione le norme che regolano l’amministrazione della Chiesa nell’attesa dell’elezione del successore e la convocazione del conclave. Un ricovero, anche se comporta un intervento chirurgico e alcuni giorni di convalescenza, non produce nessuno di questi effetti.

Non viene nominato un «Papa supplente». Il cardinale camerlengo non assume il governo della Chiesa durante la degenza; le sue funzioni specifiche riguardano la sede vacante. Neppure il segretario di Stato diventa il titolare dell’autorità pontificia. Può continuare a svolgere le competenze del proprio ufficio e a coordinare il lavoro che gli è affidato, ma non sostituirsi al Papa nelle decisioni riservate a quest’ultimo.

La distinzione è essenziale anche per leggere correttamente il Codice di diritto canonico. Il canone 332 stabilisce le condizioni di una rinuncia valida: deve essere libera e debitamente manifestata. Un’anestesia, un’operazione o un ricovero non sono una rinuncia. Nessun altro può dichiarare concluso il pontificato perché il Papa è temporaneamente impossibilitato a lavorare.

La Curia continua a lavorare

Dire che nessuno sostituisce il Pontefice non significa che ogni attività vaticana si fermi. La Curia romana è composta da uffici e dicasteri con competenze proprie. La costituzione apostolica Praedicate evangelium la definisce lo strumento di cui il Papa si avvale ordinariamente per esercitare il proprio ministero. I suoi responsabili trattano le questioni affidate loro dal diritto e dal Pontefice: il lavoro quotidiano può quindi proseguire anche quando il Papa non riceve persone o non partecipa alle celebrazioni.

La Segreteria di Stato segue gli affari correnti e le relazioni con gli altri Paesi; i dicasteri istruiscono le pratiche di rispettiva competenza; gli uffici amministrativi continuano a funzionare. Se una decisione richiede personalmente l’approvazione del Papa, può attendere il momento in cui egli sia in grado di esaminarla, salvo che sia già stata assunta o autorizzata secondo le procedure previste. La durata e le modalità della degenza determineranno, in concreto, quali impegni potranno essere rinviati e quali attività Leone XIV vorrà eventualmente seguire dall’ospedale.

Esiste poi una distinzione spesso trascurata: la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano non sono la stessa struttura amministrativa. La Legge fondamentale dello Stato vaticano attribuisce al Papa la pienezza dei poteri di governo, ma affida al Governatorato l’esercizio delle funzioni statali secondo le leggi vigenti. Servizi, uffici e attività dello Stato non restano dunque senza una struttura operativa durante il ricovero del Pontefice.

Il precedente di Francesco: governare anche dal Gemelli

La storia recente offre un esempio concreto di come un Papa possa continuare a esercitare il proprio ruolo durante una degenza. Francesco rimase ricoverato al Gemelli per 38 giorni tra febbraio e marzo 2025. Pur con forti limitazioni fisiche e un’agenda pubblica sospesa, non cessò di essere il titolare del governo della Chiesa.

Un resoconto di Vatican News documenta che durante quel ricovero furono diffuse catechesi e messaggi e vennero compiuti atti di governo, comprese numerose nomine e l’avvio di un percorso ecclesiale per il 2028. Non significa che ogni giornata di ospedale fosse una normale giornata di lavoro: significa che la malattia, finché il Pontefice è in grado di decidere e comunicare la propria volontà, non determina automaticamente una sospensione dei suoi poteri.

Non sappiamo ancora come Leone XIV organizzerà il lavoro durante la settimana di ricovero prevista. Il precedente di Francesco mostra una possibilità, non un programma già fissato per il suo successore.

Il punto più delicato: la «Sede totalmente impedita»

Il diritto canonico non ignora del tutto l’eventualità che il Papa sia impossibilitato a esercitare il suo ufficio. Il canone 335 dispone che, quando la Sede romana è vacante o totalmente impedita, «non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale» e si osservino le leggi speciali previste per tali circostanze.

Questa disposizione non va però confusa con una procedura di supplenza per un intervento chirurgico. Il canone enuncia un principio di cautela, ma non stabilisce in dettaglio chi debba accertare un impedimento totale del Pontefice, con quali criteri e chi possa esercitare eventuali funzioni nel frattempo. Soprattutto, un’impossibilità di qualche ora legata a un’operazione non equivale, di per sé, a una Sede totalmente impedita.

È qui che si trova la vera zona grigia. Che cosa accadrebbe se un Papa fosse vivo ma stabilmente incapace di comunicare la propria volontà? Il Codice contempla il concetto di impedimento, senza offrire per il Pontefice una disciplina completa e paragonabile alle regole dettagliate della sede vacante. Le norme sull’impedimento di un vescovo diocesano non possono essere applicate automaticamente al vescovo di Roma, che ricopre anche l’ufficio di Pontefice. È un problema istituzionale discusso dai canonisti; non è lo scenario annunciato per Leone XIV.

Che cosa cambierebbe davvero con la sede vacante

Il confronto aiuta a misurare la distanza fra i due casi. Quando la sede è vacante, la costituzione Universi Dominici gregis limita il Collegio dei cardinali agli affari ordinari o indilazionabili e alla preparazione dell’elezione. I cardinali non acquisiscono i poteri personali del Pontefice. Inoltre, secondo Praedicate evangelium, i capi delle istituzioni curiali decadono dall’incarico, con alcune eccezioni, mentre i segretari ne curano l’ordinaria amministrazione.

Durante il ricovero di Leone XIV non accade nulla di tutto questo: non decadono i responsabili della Curia, non si convoca il Collegio cardinalizio per eleggere un Papa e il camerlengo non assume la guida della Santa Sede. Il Pontefice resta in carica; le strutture continuano a esercitare le rispettive competenze; le decisioni che spettano a lui rimangono sue.

Per ora, dunque, la domanda non è chi governerà «al posto» di Leone XIV. È come verrà organizzato il lavoro nelle giornate dell’intervento e della convalescenza, nel rispetto delle indicazioni dei medici. La questione più difficile — come affrontare un impedimento totale e duraturo di un Papa — resta aperta nel diritto della Chiesa, ma non va sovrapposta a un ricovero programmato di circa una settimana.

Fonti