Il Consiglio dei ministri vara la stretta dopo le devastazioni di Milano: fermo preventivo esteso ai minorenni, presunzione di imputabilità e nuove procedure per far pagare i danni alle famiglie. Fino a cinque anni per la partecipazione violenta alle manifestazioni. Arrivano altri 500 militari, ma salta l’attribuzione dei poteri di polizia giudiziaria.
Il nuovo decreto sicurezza ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri nella serata di martedì 20 ottobre. Dopo gli scontri e i saccheggi del fine settimana, il governo interviene sulla prevenzione delle violenze, sulla responsabilità penale dei minorenni e sul recupero dei danni provocati durante le manifestazioni.
Il pacchetto comprende il fermo preventivo fino a 24 ore anche per i minori, un nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni pubbliche, aggravanti e strumenti per arrestare i responsabili anche dopo gli scontri. Le famiglie dei minorenni coinvolti saranno inoltre interessate da nuove disposizioni economiche.
Una delle misure più discusse nelle ore precedenti alla riunione è stata invece esclusa: i militari impiegati nell’operazione Strade Sicure non riceveranno i nuovi poteri di polizia giudiziaria inizialmente ipotizzati.
La ricostruzione delle novità si basa sulle dichiarazioni rese dal governo dopo il Consiglio dei ministri e sui resoconti disponibili. Per l’esatta formulazione delle disposizioni, le condizioni applicative e la decorrenza farà fede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Fermo preventivo fino a 24 ore, esteso anche ai minorenni
Il primo intervento riguarda il fermo preventivo, la cui durata massima viene portata da dodici a ventiquattro ore, secondo quanto riferito dal Tg1. La misura viene estesa anche ai minorenni.
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha spiegato che il suo ambito comprenderà anche situazioni diverse dai cortei: il riferimento è a condotte che turbano la sicurezza in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone. L’obiettivo dichiarato è coprire anche le incursioni nei centri cittadini che possono verificarsi senza una manifestazione formalmente organizzata. Le dichiarazioni di Piantedosi riportate dall’ANSA.
Il fermo preventivo va distinto dall’arresto per un reato già commesso. La sua finalità dichiarata è impedire condotte pericolose prima che si realizzino. Proprio per questo saranno rilevanti i presupposti richiesti dalla norma, gli obblighi di motivazione e le garanzie previste per le persone trattenute, soprattutto quando minorenni.
Le ventiquattro ore rappresentano un limite massimo: non vanno presentate come una durata da applicare automaticamente a ogni persona sottoposta alla misura.
Imputabilità dei minori: si parte dalla capacità di comprendere il fatto
Un secondo cambiamento riguarda la capacità di intendere e di volere dei minorenni.
Nell’illustrazione successiva al Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno indicato la fascia fra quattordici e diciotto anni: la capacità viene presunta, salvo prova contraria. Il servizio del Tg1 concentra invece il riferimento sull’intervallo fra quattordici e sedici anni. La formulazione definitiva dovrà quindi essere letta nel testo del decreto.
Il cambiamento annunciato riguarda il punto di partenza dell’accertamento: il governo intende presumere che il ragazzo fosse in grado di comprendere ciò che faceva, lasciando la possibilità di dimostrare il contrario. Le dichiarazioni di Meloni e Nordio riportate dall’Unione Sarda.
La presunzione di capacità non equivale a una presunzione di colpevolezza. Riguarda l’imputabilità della persona, mentre l’attribuzione del reato richiede comunque di accertare i fatti e la responsabilità individuale.
È una distinzione essenziale: capire se un adolescente fosse capace di comprendere il significato della propria condotta è una questione diversa dal dimostrare che abbia partecipato a un’aggressione o a un saccheggio.
Il nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni
Il decreto introduce una nuova fattispecie di partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche.
Nella spiegazione fornita dalla presidente del Consiglio, la norma riguarda chi, durante un corteo o una manifestazione, si unisce a un gruppo di cinque o più persone e partecipa ad azioni violente con pietre, petardi, bastoni o altri strumenti, mettendo concretamente in pericolo la sicurezza.
Le sanzioni annunciate arrivano fino a cinque anni di reclusione e fino a 20mila euro di multa. Sono previsti aumenti di pena in presenza di volto coperto o lesioni. Il riepilogo di Adnkronos sul nuovo reato.
La descrizione del governo lega dunque la fattispecie a condotte violente e a un pericolo concreto. La presenza in piazza, da sola, non può essere confusa con la partecipazione alle violenze.
Anche il limite dei cinque anni va riferito alla fattispecie annunciata: non rappresenta un nuovo massimo generale per tutti i reati commessi durante un corteo. Devastazione, saccheggio, lesioni e altri delitti mantengono una propria disciplina, sulla quale il provvedimento interviene anche attraverso aggravanti.
Nordio: pene fino a dodici anni per chi organizza gruppi violenti
Accanto alla partecipazione materiale, il governo interviene sull’organizzazione.
Nordio ha annunciato una fattispecie autonoma, con pene da quattro a dodici anni, per chi promuove la formazione di un gruppo finalizzato a manifestazioni violente, anche attraverso strumenti informatici o telematici. Le dichiarazioni del ministro riportate dall’ANSA.
Il riferimento ai social riguarda quindi il possibile impiego delle piattaforme per organizzare attività violente. Non basta richiamare genericamente una convocazione online: nell’applicazione della norma sarà determinante accertare la finalità del gruppo e la condotta attribuita a chi lo promuove.
Arresto differito e aggravanti per devastazioni e saccheggi
Il pacchetto comprende anche l’arresto in flagranza differita, che consente, nelle ipotesi previste, di intervenire dopo gli scontri sulla base di documentazione fotografica, video o immagini di sorveglianza.
Lo strumento permette di identificare i responsabili senza dover necessariamente procedere all’arresto nel momento della violenza. Restano da verificare nel testo le fattispecie interessate, i termini e le condizioni.
Sono inoltre annunciate nuove aggravanti per devastazione, saccheggio e attentati agli impianti di pubblica utilità commessi durante le manifestazioni. La ricostruzione di RaiNews.
Secondo il servizio del Tg1, il decreto interviene anche sulle misure cautelari per gli ultrasedicenni, consentendole pur quando interrompano percorsi educativi già avviati, e sulla procedibilità d’ufficio per le lesioni agli agenti. Anche questi aspetti richiedono la lettura delle disposizioni definitive per individuarne con precisione l’estensione.
Danni e sanzioni ai genitori: due piani da distinguere
Una parte rilevante del provvedimento riguarda le conseguenze economiche delle violenze commesse dai minorenni.
Meloni ha illustrato nuove procedure per il recupero dei danni: per i beni pubblici interverrà un’ingiunzione del prefetto; per quelli privati il danneggiato potrà rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. La premier ha aggiunto che sarà possibile presentare opposizione. L’illustrazione delle misure riportata da Adnkronos.
Occorre distinguere il risarcimento, destinato a ristorare il danno subito, dalle sanzioni amministrative ai genitori richiamate nel servizio del Tg1. Sono strumenti diversi, con presupposti e funzioni differenti.
La formula politica «chi rompe paga» riassume l’obiettivo dell’esecutivo. La disciplina concreta dovrà stabilire come vengono attribuite le responsabilità, quantificati i danni e garantita la possibilità di contestare le richieste.
A Milano altri 500 militari, senza nuovi poteri giudiziari
Resta confermato il rafforzamento di Strade Sicure con altri 500 militari a Milano. È invece uscita dal provvedimento l’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria ai soldati.
Secondo le ricostruzioni delle agenzie, la scelta è maturata durante le interlocuzioni fra governo e Quirinale. Piantedosi ha descritto il confronto come sereno e costruttivo, respingendo la rappresentazione di uno stop istituzionale. Il resoconto dell’ANSA dopo il Consiglio dei ministri.
È una differenza sostanziale rispetto alle anticipazioni della mattinata: l’aumento del contingente non comporta l’approvazione dei nuovi poteri inizialmente prospettati.
Entrata in vigore, conversione e fatti già commessi
Il via libera del Consiglio dei ministri è il passaggio politico appena concluso. Per l’applicazione delle norme contano l’emanazione, la pubblicazione e la data di entrata in vigore prevista dal decreto.
Il Parlamento dovrà poi convertirlo in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, secondo l’articolo 77 della Costituzione, e potrà modificarlo durante l’esame. Il testo dell’articolo 77 sul sito del Senato.
C’è infine un limite da ricordare per gli scontri del 17 e 18 ottobre: i nuovi reati e gli aggravamenti di pena non possono essere applicati retroattivamente a fatti precedenti alla loro entrata in vigore. È il principio stabilito dall’articolo 25 della Costituzione. Le singole disposizioni processuali richiedono invece una verifica specifica del loro regime applicativo. L’articolo 25.
Le responsabilità per le devastazioni già avvenute continueranno quindi a essere accertate sulla base delle norme applicabili a quei fatti. Il nuovo decreto punta soprattutto a modificare gli strumenti con cui lo Stato affronterà i prossimi episodi.
Fonti
- Tg1/RaiNews — Fermo a 24 ore, stretta sui minori e nuovo reato di partecipazione violenta.
- Adnkronos — Il decreto approvato e le misure illustrate dal governo.
- ANSA — L’approvazione e il confronto sui poteri dei militari.
- L’Unione Sarda — Le dichiarazioni sull’imputabilità dei minorenni.
- ANSA — Nordio sulle pene per chi organizza gruppi violenti.
- Senato della Repubblica — Articolo 77 della Costituzione e articolo 25.
